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Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

63090
Stato 50 occorrenze
  • 1971
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Il tribunale amministrativo regionale nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva conosce anche di tutte le questioni relative a diritti

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Nel giudizio di appello si osservano le norme dello articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.

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In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

L'appello contro le sentenze di tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso il ricorso

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono nominati presso ciascun tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Per i tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni, nonché per le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio

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, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito

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La risoluzione dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del

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Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti

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Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle

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perenzione; 2) per i ricorsi per i quali tutte le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere; 3) per i

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Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione

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ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre

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riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo

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col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di

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, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze

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Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle

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